
In questi giorni alcune colleghe e colleghi stanno cercando di capire se con la sola Laurea in Psicologia sia possibile iscriversi al novello Ordine degli Educatori Professionali Socio Pedagogici.
Le voci si rincorrono e sono contrastanti tra loro, per tale ragione credo sia necessario fare chiarezza.
La prendo un po’ larga nella speranza che ampliare il contesto possa servire a mettere a fuoco maggiormente una situazione che appare ingarbugliata.
A partire dalla Riforma del titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001, alcune “materie” sono diventate “concorrenti” tra Stato e Regioni, il che significa concretamente che se ne occupa in parte lo Stato in modo dunque centralizzato e con attuazione a livello nazionale ed in parte se ne occupano le Regioni attraverso norme Regionali, il che implica che in regioni diverse possano avvenire cose diverse. C’è poi la questione del ruolo della Conferenza Stato-Regioni ma non mi dilungo sulla cosa che ci porterebbe altrove.
Per fare un esempio concreto, la sanità che è materia concorrente è gestita in modo parzialmente diverso in base alla regione, un esempio sono gli esami diagnostici obbligatori e gratuiti in caso di gravidanza, in Toscana sono previste 3 ecografie, in Lombardia 5, si tratta di diversi protocolli regionali.
Tale gestione ha prodotto, per fare un altro esempio concreto, l’impugnazione da parte dello Stato di alcune leggi regionali come quelle sullo psicologo di base che se la Regione proponeva come esigenza territoriale, lo Stato bloccava sostenendo (a ragione) che fosse tema di rilievo nazionale, salvo poi non riuscire a produrre una norma nazionale unitaria, ma anche questo è un tema che porta altrove.
Altra premessa necessaria riguarda il fatto che in sede di istituzione di un nuovo Ordine, la legge istitutiva prevede sempre alcune norme transitorie, è accaduto anche alla nostra professione, gli art. 32,33, 34,35 della L. 56/89 erano norme transitorie che hanno consentito di “sanare” una situazione di fatto, permettendo l’iscrizione all’Ordine ad una serie di colleghe e colleghi laureati in materie diverse dalla psicologia, ma che, per varie ragioni svolgevano e si erano formati attraverso altri canali per lo svolgimento della professione di psicologo/psicoterapeuta.
Tenendo presente queste due fondamentali premesse, ciò che accade oggi con la costituzione dell’ Ordine Professionale delle Professioni Pedagogiche ed Educative è simile a quanto accaduto nel 1989: la situazione reale è che ci sono molti educatori laureati in Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Scienze della Formazione ecc, ma ce ne sono molti altri che sono diplomati con una maturità delle scuole Magistrali o affini e altri ancora laureati in Psicologia e così via.
Per poter sanare le situazioni di fatto, le norme transitorie della Legge istitutiva del nuovo Ordine LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 prevedono una serie di requisiti diversi dalle classi di laurea previste per quando la norma sarà a regime, con l’intento di salvaguardare i professionisti che lavorano come Educatori a prescindere dalla formazione accademica svolta.
Se questo è il disegno generale nazionale, che prevede l’accesso per gli psicologi, sole se lavorano o hanno lavorato inquadrati come educatori, in Lombardia, su tale disegno è intervenuta una normativa regionali che nel caso specifico vanno ad integrare le norme transitorie della legge, permettendo l’accesso (fino al 6 agosto, anche se pare che tale termine verrà prorogato) anche ai laureati in psicologia entro l’anno 2021/22.
Il CNOP specifica che non c’è incompatibilità per cui sarà possibile essere iscritti contemporaneamente ai due Ordini.
Per un approfondimento sulla questione Lombardia suggerisco il sito dell’Ordine al seguente link. Al momento non mi risultano altre Regioni nella stessa situazione.
Riporto per completezza i requisiti e le relative spiegazioni sull’eventuale richiesta di iscrizione tratte dal sito OPL:
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Requisiti per l’iscrizione all’ ALBO DEI PEDAGOGISTI:
- Hai una delle lauree magistrali LM-85 e 87/S, LM-93, LM-57 e 65/S, LM-50 e 56/S.
- Hai la laurea quadriennale in pedagogia o in scienze dell’educazione (V.O. – quadriennale);
* Se rientri in queste casistiche, ma non eserciti la professione non é obbligatorio/necessario iscriverti ora. Potrai presentare l’istanza anche in futuro qualora dovessi iniziare ad esercitare.
Se hai i requisiti per iscriverti ad entrambi gli albi, ma attualmente eserciti solo una delle due professioni, hai l’obbligo di iscriverti solo all’albo corrispondente alla professione esercitata. L’iscrizione all’altro albo é a tua discrezione in quanto non eserciti la corrispondente professione.
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Ulteriori condizioni per le quali è prevista l’iscrizione all’albo dei pedagogisti
- Sei un professore universitario ordinario e associato, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegna o ha insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica;
- Sei un ricercatore e assistente universitario di ruolo in discipline pedagogiche o sei un laureato che ricopre o ha ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica.
- Ricopri o hai ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree (LM-85 e 87/S, LM-93, LM-57 e 65/S, LM-50 e 56/S), svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, se hai superato un pubblico concorso o se hai fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- Se hai operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale.
* Chi rientra in tale situazione potrà iscriversi solo durante il periodo di prima applicazione della legge, terminato il quale non sará piú possibile accedervi. Per ora il termine é il 6 agosto 2024.
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Requisiti per l’iscrizione all’ALBO DEGLI EDUCATORI PROF.LI SOCIO – PEDAGOGICI
- Hai la laurea Triennale L19 Scienze dell’educazione
- Hai la Laurea 18 Scienze dell’educazione (triennale)
- Hai la qualifica 60 CFU: qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- Avevi piú di 50 anni di etá, 10 anni di servizio ed eri titolare di un contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della 205/2017 all’entrata in vigore di quest’ultima (01/01/2018);
- Avevi almeno 20 anni di servizio negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della 205/2017 all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (01/01/2018).
* Se rientri in queste casistiche, ma non eserciti la professione non é obbligatorio/necessario iscriverti ora. Potrai presentare l’istanza anche in futuro qualora dovessi iniziare ad esercitare.Se hai i requisiti per iscriverti ad entrambi gli albi, ma attualmente eserciti solo una delle due professioni, hai l’obbligo di iscriverti solo all’albo corrispondente alla professione esercitata. L’iscrizione all’altro albo é a tua discrezione in quanto non eserciti la corrispondente professione.
- Hai i titoli ritenuti idonei dalle specifiche normative regionali conseguiti entro il l’anno scolastico/accademico 2021/22:. (Nota Ministero, con la nota n. 14176 dell’8 agosto 2018).
* Chi rientra in tale situazione potrà iscriversi solo durante il periodo di prima applicazione della legge, terminato il quale non sará piú possibile accedervi. Per ora il termine é il 6 agosto 2024. Le norme transitorie in base alle quali è possibile l’iscrizione all’albo in sede di prima istituzione rinviano alla disciplina di cui al D.Lgvo 65/2017 ed ai provvedimenti attuativi, alcuni dei quali erano devoluti alle Regioni, che in via di integrazione di alcuni “vuoti” previsti dalla normativa nazionale hanno integrato i requisiti per poter accedere ai posti di operatore socio educativo nei servizi di prima infanzia. Tra questi le lauree LM24 e LM51, se conseguiti entro l’AA 2021/2022.
Ulteriori condizioni per le quali è prevista l’iscrizione all’albo degli educatori socio-pedagogici valide per la Lombardia:
Se hai uno di questi titoli, acquisiti entro e non oltre la conclusione dell’anno scolastico/accademico 2021/22, potrai iscriverti, solo durante il periodo di prima applicazione della legge, all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. Terminata la fase di prima applicazione della legge non sará piú possibile accedervi (ovvero dopo il 6 agosto 2024).
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24
- Laurea LM-51;
- Laurea in Sociologia L40 – LM-88;
- LM‐50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
- LM‐57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM‐85 Scienze pedagogiche e titoli equipollenti (Pedagogia e Sc. educazione V. O.)
- LM‐93 Teorie e metodologie dell’e‐learning e della media education.
