Le cose istituzionali della professione non appassionano i colleghi. Un po’ perché avvertite lontane da quello che li ‘tocca’ ogni giorno, un po’ per i tanti errori generazionali che abbiamo commesso, un po’ come segno dei tempi frammentati che, in ogni ambito, stiamo vivendo.
Un effetto d’alone me le fa percepire, invece, ancora importanti (sapendo che la mia percezione personale-generazionale non è la realtà) quando sono sollecitato in qualche confronto formale o informale su qualche ‘cosa istituzionale’ corrente.
In questi giorni, per esempio, sono stato sollecitato riguardo all’attesa prudenziale della sentenza TAR relativa al Referendum sulla Revisione del Codice deontologico.
Questa attesa prudenziale è stata decisa all’unanimità dal Cnop e ne sta sospendendo l’entrata in vigore.
È troppo facile considerare la difformità formale di questa decisione per due motivi fondamentali.
Il primo è che l’articolo 42 del C.D. prevede l’entrata in vigore del nuovo Codice 30 giorni dopo la proclamazione dei risultati referendari.
Il secondo è che, quando non c’è sospensiva TAR, non si sospende: entra in vigore il nuovo articolato fino a sentenza ‘avversa’ che ripristina eventualmente il precedente.
Se si potesse sospendere ‘indipendentemente’, in violazione di una norma non d’indirizzo ma precettiva quale l’articolo 42 del C.D., di fatti si svuoterebbe di senso l’Istituto giuridico della Sospensiva.
Aggiungo che, siccome i rinvii rendono i tempi sospesi dell’attesa del tutto imprevedibili, nella prudenzialità dell’attesa è contenuta anche una quota imprudente e rischiosa di sospensione nell’imperscrutabilità temporale.
È così facile, perfino ovvio e banale, considerare queste difformità che sicuramente sono state considerate anche dai Consiglieri Cnop.
E allora, perché una sospensione prudenziale? Anche qui, molteplici, ineludibili e ‘sostanzialmente’ legittime ragioni.
La prima – a monte – è che questo caso è reso ‘speciale’ da una circostanza eccezionale: la funzione disciplinare è accreditata agli Ordini territoriali e, dunque, ‘distribuita’.
Il Cnop, quindi, si ritrovava ad essere centro di autorità decisionale riguardo ad una materia che sarebbe poi ricaduta anche e soprattutto su altri e diffusi centri di autorità, gli Ordini territoriali.
Questo è un punto etico: bisogna essere sempre molto cauti nell’esercitare un’autorità riguardo ad una decisione le cui conseguenze in termini di competenze (chi dovrà ‘fare’) o di responsabilità (chi ne dovrà ‘rispondere’), ricadono anche su altri Soggetti.
La cultura istituzionale si sostanzia sempre della corretta distinzione tra Autorità, Competenza e Responsabilità e del corretto maneggiamento delle questioni e dei livelli convocati a riguardo.
La decisione Cnop era difficile perché esponeva in ogni caso gli Ordini territoriali al disallineamento sia tra i Procedimenti che nei Procedimenti (disciplinari).
Restante anche la problematicità di una ‘difensiva’ sospensione prudenziale anche da parte degli Ordini territoriali della propria Funzione disciplinare, cosa che poteva esporre ad altre conseguenti rischiose difformità formali.
Gli Ordini territoriali, dunque, rischiano ricorsi se continuano a fare riferimento al Codice vigente in deroga alla dovuta entrata in vigore della sua revisione.
Ma rischiano allo stesso modo ricorsi, forse a maggiore ragione, se fanno riferimento al Codice ‘nuovo’ che potrebbe ancora essere inficiato da un’eventuale sentenza avversa.
Con la facile previsione che sarebbero appunto ricorse e quasi sicuramente comunque ‘annullate’ tutte le quote di Procedimenti o le quote di Procedimento svolte nel frattempo Il Cnop non poteva non prendere atto di una difficoltà di fatti inestricabile e valutare, quindi, solo nei termini di costo maggiore o costo minore.
In questa cornice riflessiva, l’attesa prudenziale del Cnop può essere ‘compresa’ (in entrambi i due sensi, capire e potere avere comprensione), può avere un senso sostanziale, al di là della ratio formale.
E d’altronde il Diritto, che non coincide con la Norma, non è insensibile alle tutele che hanno una loro ‘comprensibile’ e dimostrabile logica.
Quello che mi ha sorpreso positivamente è che hanno ‘compreso’ allo stesso modo tutti i Consiglieri Cnop, nonostante che la materia e la decisione si prestassero molto e molto facilmente a distinguo polemici ed a strumentali utilizzi ‘politici’.
Con sensibilità e maturità istituzionali, hanno protetto con l’unanimità la scelta prudenziale, nonostante la valutazione nel merito fosse controversa e torto o ragione non fossero e non siano, nel merito, per nulla assodati.
Ecco, difficile che ci siano ‘sì’ che uniscano e difficile che ci siano ‘no’ che uniscano, per la stessa natura binaria e manichea dei ‘sì’ e dei ‘no’, natura che poco riflette (in entrambi i due sensi) la medianità negoziale e la complessità dell’umano.
Ma, qualche volta possono unire certe sensibilità, maturità e ‘unanimità’ istituzionali. ‘Dimostrazioni’ che costituiscono un valore e che possono essere rivendicate.
Evitando quelle ricorrenti dilapidazioni del giorno dopo, con quei continui distinguo e riposizionamenti che fanno cortocircuitare come Nanni Moretti in ‘Palombella rossa’: ‘siamo uguali però diversi, diversi però uguali, uguali però diversi, diversi però uguali…’. Finché arrivò l’autoambulanza.
La distinzione è distinzione, quando ci distinguiamo. È nefasta quando diventa ‘a tutti i costi’ la ‘ragione sociale’ o ideologica di un’esistenza.
