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Home » Approfondimenti » Politica Professionale » A PROPOSITO DI LIBERTÀ DI OPINIONE, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ORDINANZE DELLA CASSAZIONE E, SOPRATTUTTO, DI ALTRO

A PROPOSITO DI LIBERTÀ DI OPINIONE, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ORDINANZE DELLA CASSAZIONE E, SOPRATTUTTO, DI ALTRO

29/04/2025 scritto da Catello Parmentola

di Catello Parmentola

con la collaborazione di Jessica Ciofi

Una collega psicologa esprime il suo parere favorevole al Tavolo UNI istituito per valutare l’eventuale normazione del Counselor (progetto di norma n. 1605227 sulla figura del Counselor), parere diverso da quello del suo Ordine territoriale di appartenenza.

Il suo Ordine competente, quindi, prende un provvedimento disciplinare.

L’Ordinanza n. 7362/2025, depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 19 marzo 2025, accoglie il ricorso della Collega contro tale provvedimento.

1       LA DEBOLEZZA DELLE FRONTIERE FORMALI

1.1   IL PROGETTO DI NORMA N. 1605227 SULLA FIGURA DEL COUNSELOR

L’UNI è un Organismo che emana delle norme tecniche e la norma UNI è una previsione normativa della Legge 4/2013.

A questo livello non c’entrano nulla eventuali prospettive di ‘ordinamento’ che riguardano, invece,  valutazioni ‘ideologiche’ e scelte politiche.

Ad ogni modo, attorno all’Oggetto c’è stata un bel po’ di corrispondenza.

Su richiesta del CNOP, il Ministero della Salute chiede all’UNI di sospendere le operazioni sul progetto di norma n. 1605227 sulla figura del Counselor, in analogia con il precedente progetto UNI 08000070 sul Counseling relazionale, la cui adozione era già stata precedentemente sospesa.

La richiesta ministeriale ‘poggiava’ anche sulla Delibera 45 del 24 novembre 2018 con cui il CNOP aveva espresso la sua posizione di contrarietà al citato progetto di norma UNI 1605227 sul Counselor sia perché il counseling andava accreditato agli psicologi sia perché non poteva comunque, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 1 della legge 4/2013, essere accreditato ad una professione non regolamentata.

Questi passaggi, non giuridicamente dirimenti, vanno ad arricchire un complicato mosaico di controversi passaggi formali per dentro e attorno il tema. A riprova che nessun passaggio formale ha avuto la forza di ‘risolvere’ i processi sostanziali che si andavano man mano descrivendo nella realtà sociale e nel Mercato professionale.

Non riprendo qui le 23 diverse sentenze in materia di counseling (dal 2006 al 2024), tutte le diverse ‘espressioni’ del Ministero della Salute, del MISE, del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore di Sanità eccetera eccetera perché tutta questa roba formale e  formalistica non risolve gli elefanti nel corridoio, gli irrimediabili punti di sostanza incardinati nella realtà, punti di sostanza che più cerchiamo di eludere e più si ostinano a rinfacciarci delle scomodissime verità. Ma procediamo con ordine.

1.2   L’ORDINANZA N. 7362 / 2025

Personalmente condivido parola per parola l’Ordinanza della Cassazione a tutela della libertà di opinione della Collega.

Non solo perché, se non fossero previste opinioni diverse, manco ci sarebbe bisogno di un Tavolo per confrontarle.

Non solo perché l’Ordinanza è perfetta in punto di Diritto.

La condivido soprattutto nel merito dell’argomento: nel caso del Counselor, dati i molti livelli della questione, è addirittura doveroso avere idee diverse, disdegnare formali petizioni di principio e contrapposizioni sterili.

Ci si smarrisce nel maneggiare la deontologia a causa della tendenza ad allontanarla dalla sua ‘logica etica’ (che non a caso era stata ricollocata in premessa nella revisione del Codice del 2023) per tirarla verso una banale ridondanza delle Norme generali ed un utilizzo da norma giuridica tout court del precetto deontologico. Se fossero la stessa cosa, non ci sarebbe bisogno di due cose, ne basterebbe una.

Su questo hanno pasticciato il Procedimento disciplinare ed anche il dibattimento del Ricorso.

La giuridicizzazione dell’art. 8 del Codice Deontologico ha confuso i diversi gradi di vincolo formale, precipitando improvvide assimilazioni di opinioni e opzioni istituzionali a violazioni normative a monte e implicite collusioni con condotte in deroga a valle.

 La Cassazione ha messo un po’ di ordine richiamando i diversi gradi di vincolo e spiegando alcune cose che avrebbero potuto essere già note.

L’esercizio abusivo e la sua probanza giuridica sono già estremamente sfuggenti per i molti livelli intangibili ed inafferrabili in gioco (per questo la revisione del 2023 aveva inserito il cauto ‘presunti’ nell’art. 8).

Atti istituzionali -fra l’altro in una previsione di Legge- volti a normare un esercizio come professionale (indipendentemente dall’eventuale essere o meno in prospettiva la professione  ‘ordinata’) sono già cosa distante dalla sua prefigurazione ‘abusiva di un altro esercizio’ se non ci si riferisce ad una specifica condotta segnalata con riferimento a specifici atti non nella prerogativa di chi li compie.

Esprimere un’opinione a riguardo in un Tavolo appositamente istituito è cosa più distante ancora.

Un procedimento disciplinare che non coglie nessuna distanza tra i livelli convocati rischia mischie improprie  ed esiti azzardati.

2       I VERI PUNTI DI SOSTANZA

2.1   UNA PERIMETRATA COMPETENZA TRASVERSALE 

Il counseling fu ‘concepito’ come una perimetrata competenza trasversale.

Fu pensato negli anni ‘50 in America (in alcune forme particolari, anche prima) come un breve, comportamentistico, perimetrato processo comunicativo che evitava di far danni a quegli operatori di ogni settore che, pur non avendo competenze professionali relative alla parola, con le parole (e la possibilità di far danno con le parole) avevano a che fare.

Quindi, cominciarono a venire formati in counseling (al tempo, la semplice ‘somma’ di un po’ di tecniche di comunicazione e un po’ di termicità e buon senso) infermieri, operatori sanitari e poi operatori -anche di altre amministrazioni- esposti al rapporto di parola col pubblico.

Il counseling non è mai stato pensato come professione, ma solo come quel minimo indispensabile di sapere comunicativo di cui dotare molte professioni per evitare che facessero danni.

In questo modo, è stato ‘importato’ anche in Italia negli anni ‘70 e, in questo modo, dalla prima metà degli anni ‘80, anche l’Istituto Superiore della Sanità lo formava, con docenti e materiali americani, anche in suoi sottordini specialistici, per esempio il counseling pre-post test Hiv. Pochi moduli, pochi incontri ogni paio di mesi. Punto.

Non si poneva nessuna questione riguardo al dovere normare ‘chi faceva counseling’ perché il counseling era solo una competenza trasversale alle professioni: poteva esserci l’infermiere anche counselor, l’insegnante anche counselor, ma non il counselor.

Il contenuto trasversale è riprovato dal fatto che ovunque continuano ad esercitarlo professionisti provenienti da una moltitudine di percorsi formativi diversi.

Bastava che il counseling fosse restato quella piccola ‘cosa di tutti’ e non ci saremmo ritrovati oggi in cortocircuiti logici prima che professionali e poi in contese giuridiche e grandi dibattiti sui confini interprofessionali.

2.2   GLI PSICOLOGI CREARONO I COUNSELOR

È successo, invece, che i pochi moduli formativi sono diventati uno, due, tre e, infine, anche quattro anni di costosissima formazione.

Perché? Immagino perché formare counselor era uno strepitoso business per i formatori.

Difficile sostenere, poi, che quattro anni di costosissimo Corso fossero impegnati solo per formare una competenza trasversale ad un infermiere o un insegnante, ma che il counselor continuasse a non prevedersi, a non mettere in conto una qualche forma di sua esistenza.

Dati i costi e i tempi, era implicita l’illusione di una formazione professionale, della formazione di una professione.

Credo che i formatori abbiano nutrito questa illusione. E chi erano questi formatori? (Rullo di tamburi…): psicologi, soprattutto psicologi.

E chi ha poi denunciato ogni tentativo di esercizio professionale di questa illusione? Gli psicologi (comunità e Istituzioni degli psicologi), gli stessi che molto probabilmente, nelle vesti di formatori, l’avevano nutrita.

È plausibile, quindi, che gli psicologi (soprattutto) ‘abbiano edificato’ il counselor e gli psicologi poi siano stati trascinati nella guerra ad una ‘loro’ creatura.

Su questo è stato sempre detto troppo poco: meritano o non meritano, dunque, questa questione e questa guerra, un po’ di confronto tra opinioni diverse ed alternative?

Opinioni che per molto tempo non sono state consentite perché era troppo facile la demagogia corporativa, perché era troppo conveniente la strumentalizzazione elettorale, perché il ‘dargli al counselor’ poteva essere la ragione sociale di forze politiche.

Per questo, sono contento che la Cassazione abbia tutelato sulla questione il diritto al confronto di opinioni.

Perché possiamo aprire il dibattito, integrarlo e articolarlo con qualche punto di verità in più: forse gli psicologi si sono edificati da soli una figura concorrente, assegnando dignità professionale ad una hard skill di non elevatissimo conto tecnico e costringendosi poi da soli a più o meno strumentali montate corporative e a contendersi qualcosa che, per giustificare la contesa, hanno dovuto aggettivare e impreziosire: dire ‘counseling psicologico’ è l’implicita conferma che, senza aggettivi, sarebbe stato problematico assegnargli appartenenze.

Ad un certo punto le contraddizioni hanno cominciato a confondere le lingue, la maionese ha cominciato ad impazzire: come era possibile chiedere agli psicologi di non prevedere l’esistenza di una figura  che altri propri colleghi psicologi continuavano a formare, mentre altri propri colleghi psicologi continuavano a formarla? (Come era possibile) che si formasse, cioè, per quattro anni, solo una banale hard skill trasversale senza prefigurare il counselor ed una sua dimensione professionale? E come era possibile prendersela con i counselor continuando a non estenderne  le responsabilità ai nostri colleghi che li formavano, senza prendersela anche (soprattutto) con i nostri colleghi?

Quando la demagogia corporativa non è riuscita più ad evitare che si estendesse la responsabilità anche ai formatori, troppi guai si erano ormai compiuti ed era impossibile rimettere il dentifricio nel tubetto.

La messa in discussione delle posizioni dei colleghi formatori da parte delle Istituzioni di categoria era dovuta: non si poteva stare nel ‘dagli al counselor’ continuando a stare contestualmente per sempre alla larga dal ‘dagli al formatore di counselor’. Questa messa in discussione, tuttavia, non è stata sempre composta e congrua, un po’ come è accaduto nel caso del provvedimento disciplinare alla Collega del Tavolo UNI.

Da un lato, non sarà mai sindacabile l’insegnamento di ‘mere’ conoscenze psicologiche (conoscenze, non metodi, tecniche o strumenti, vedi la ‘logica’ dell’art. 21 C.D.) a qualunque altra figura, pena un’amputazione sociale e culturale delle nostre mission e delle nostre responsabilità professionali.

Dall’altro, non è neanche precipitabile ogni eventuale insegnamento improprio in ‘automatica’ precostituzione di esercizi abusivi: giuridicamente occorre qualcosa di più di quello che appare a noi come una  deduzione logica.

Sono versanti disciplinari deboli.

Un vero punto etico era quel nutrimento dell’illusione professionale. Come già detto, se viene formato per il tempo di una Laurea, con i costi di una Laurea, il soggetto formato matura inevitabilmente un’ambizione professionale, rivendica il diritto nel Mercato ad un qualche esercizio di qualche cosa e non possiamo cascare dal pero se arriva, poi, anche una richiesta di normazione contemplata in una previsione normativa.

Bisognava forse indagare subito i quattro anni di formazione, andare a vedere cosa c’era dentro quei quattro anni, valutare la plausibilità scientifica di quel brodo così allungato: niente facile, ma è in quel punto preciso che si sono incubate tutte le nefaste conseguenze.

Avere toccato i gangli sbagliati della questione ha determinato conseguenze paradossali anche quando tutte ‘teoriche’: gli psicologi che insegnano solo a loro stessi una cosa che, peraltro, già sanno. Gli altri continuano a non saperla e ad esporre a danni con parole inappropriate. Se c’è un senso in tutto questo, è estremamente sfuggente.

2.3   GLI PSICOLOGI HANNO CREATO LO SPAZIO PER L’ESERCIZIO ‘PROFESSIONALE’ DEL CONSELOR

Potremmo dire che, dopo aver creato il counselor, lo psicologo gli ha anche, improvvidamente, creato lo spazio per il suo esercizio professionale.

Lo ha fatto, a mio avviso, sbilanciandosi tutto sulla psicoterapia, sulla clinica, sulla sanitarizzazione, tradendo missioni e responsabilità sociali, l’impegno preventivo e connettivo sui punti generativi del disagio, la misura intellettuale, culturale e ‘politica’ della sua professione.

Lo psicologo si è allontanato dal sostantivo che lo sostanziava, slittando negli aggettivi che ne hanno svuotato l’identità primaria, facendosi sempre più soprattutto ‘medico della psiche’ e lasciando territori e domande inevasi.

C’è tutto un mondo di lavoro possibile sui modi di relazione e di comunicazione prima che l’inappropriatezza vada a generare malattia: ci sono una società e un tempo sociale fuori dall’ambulatorio, tanto da capire e da militare (non da curare) professionalmente fuori dall’ambulatorio.

 Ma lo psicologo ha lasciato il campo, l’ha pensato meno degno, riscoprendolo solo quando altri sono andati a riempire quei vuoti che lui stesso aveva creato.

Figure come quella del counselor raccolgono tutto ciò che non va dallo psicologo perché non ritiene di dover afferire a quella settorializzazione patologizzante.

Raccolgono per le strade del mondo competenze disdegnate e lasciate da altri e, per questo, equivocabili come ‘a sé stanti’.

 Per questo, le frontiere formali sono deboli e le resistenze formali un po’ penose finché continuiamo a pasticciare a livello epistemologico tutti i nostri termini identitari.

Gli Oggetti della Psicologia sono vasti quanto l’Universo: è ineludibile la dialettica interprofessionale con competenze contigue. La Psicologia è stata fatta in partenza da non psicologi ed è sempre stata aperta alle contaminazioni interdisciplinari. Come vogliamo viverci questo oggi? Con la costante frustrazione e i costanti piagnistei degli outsider e le continue sistematiche, estenuanti guerre di confine ogni volta con qualche nemico che ci viene -a volte anche strumentalmente- prospettato?

O vogliamo provare a giocarcela diversamente? Affermando nel Mercato la nostra qualità, per esempio, facendo la differenza con il nostro modo specifico di occuparci anche degli Oggetti professionali condivisi. Facendoci scegliere nel Mercato perché inequivocabilmente ‘psicologi’, per la nostra cifra professionale non confondibile, per un’identità chiara e solida.

E, sulla chiarezza e solidità del ‘chi siamo’ e del ‘cosa facciamo’, aiuterebbe tanto una maggiore formazione epistemologica: se sapessimo, capissimo e soprattutto, ‘sentissimo’ più chiaramente e solidamente ‘chi siamo’ e ‘cosa facciamo’, intanto cominceremmo con il non promuovere in rete i nostri prodotti professionali come detersivi.

Non sono sempre gli altri che ci sviliscono. Spesso ci sviliamo da soli. E ancor più quando andiamo a bisticciarci con gli altri in dispute di scadente cabotaggio.

Partendo da noi e non giocando di rimessa, con adeguata chiarezza epistemologica e forte identità professionale, diventa molto secondario chi viene o non viene normato. E, al netto di violazioni normative, diventa molto secondario anche impegolarsi troppo sui dettagli più sfumati e intangibili delle cose che anche gli altri fanno.

Diventa secondario se noi le facciamo comunque meglio e ci sentiamo sicuri di noi e del fatto che non potrà non essere apprezzata la differenza.

3       LE FANTASIE E LA REALTÀ

3.1   LE FANTASIE

Ormai, dai pasticci montanti non sarà facile uscire. Lo svuotamento dell’illusione professionale è troppo tardivo.

L’assegnazione ad una sola figura professionale (qualunque essa sia, anche la nostra), svuoterebbe completamente anche quell’intenzione all’origine del counseling: dotare quante più figure di quel minimo di sapere comunicativo che impedisca loro di far danno con le parole. Tale svuotamento, a mio avviso, svuoterebbe un po’ anche noi: limiterebbe, infatti, anche la diffusione della cultura psicologica e di una maggiore psicologicità delle relazioni. Se tutte le altre figure restano inadeguate al riguardo, per evitare danni, potranno solo vivere con uno psicologo accessoriato o chiamare uno psicologo prima di ogni interlocuzione. Paradossi. C’è qualcosa di ‘fermo’ in questo scenario, un’idea della psicologia che non condivido, tutta tesa alle appropriazioni professionalizzanti (come i medici che medicalizzano ogni cosa per poterla recuperare al loro Mercato professionale) e poco militante nel mondo, una professione psicologica chiusa e gelosa di sé, in contraddizione con lo spirito psicologico delle sue origini.

Vedo paradossale e un po’ fantasioso uno scenario con il counseling insegnabile solo a psicologi, avendo gli psicologi già ordinariamente in dotazione qualificazioni ben superiori riguardo alla comunicazione.

Non vedo concreta la prospettiva di tante Scuole svuotate di ragione sociale, che passano precipitosamente dalla dilatazione all’azzeramento del ‘poco’ che avrebbero dovuto formare, fino alla ingiustificabilità della loro stessa esistenza.

Vedo fantasiosa la prospettiva che, senza normazione e senza counseling, i counselor decidano di esaurire il nostro auspicio e decidano di smettere di esistere.

Non dobbiamo dimenticare il dettaglio che ormai, in circa diecimila, ad ogni risveglio, vengono ri-convinti di esistere dalla tangibilità sul loro comodino del Diploma conseguito.

È in una previsione di Legge la loro richiesta di normazione e, comunque, normati o non normati, seppure mai ‘ordinati’, è fantasioso immaginarne la dissoluzione.

Il dentifricio non potrà rientrare nel tubetto.

3.2   LA REALTÀ

Dal 2025 il counseling ha un proprio codice ATECO: 88.99.01 – Servizi di counseling. Ateco sta per ‘Attività Economiche’: è il sistema di classificazione adottato da ISTAT per le rilevazioni statistiche di tipo economico. Per lo psicologo è 86.90.30 ed è necessario indicarlo al momento dell’apertura della Partita IVA perché indica all’Agenzia delle Entrate l’attività attraverso la quale produciamo il nostro reddito e paghiamo le relative tasse.

I counselor lo hanno ottenuto attraverso la loro partecipazione al COLAP (Coordinamento di Libere Associazioni Professionali) inserito nell’elenco del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Le professioni in Italia si possono inquadrare in due macrogruppi: le professioni ‘ordinate’, di cui facciamo parte come psicologi e le professioni non ‘ordinate’.

Queste ultime vengono rappresentate presso le istituzioni attraverso le Associazioni di categoria, con un sistema simile a quello adottato nei Paesi anglosassoni.

Il Sistema ordinistico è frutto di una logica autorizzatoria; quello anglosassone afferisce ad una logica accreditatoria. Nella logica accreditatoria sono le Associazioni che hanno funzioni di certificazione delle competenze del professionista e di controllo e tutela della condotta dei professionisti iscritti.

La Legge 4/2013 nasce proprio da tale logica, anche su spinta dell’U.E. che, a più riprese, ha sanzionato l’Italia per essere uno dei Paesi con maggiori restrizioni nell’accesso alle professioni.

Le Associazioni vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del Codice di condotta; promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un Codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo); collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali.

          I counselor iscritti alle Associazioni possono iscriversi al portale InPA da cui le pubbliche amministrazioni possono reclutare direttamente il personale.

Assocounseling ha una convenzione con AssoRup.

Le Associazioni di counselor partecipano a congressi a livello mondiale.

In questa configurazione, penso sia difficile si possa semplicemente chiudere gli occhi per non vedere e sostenere che non esiste ciò che non si vede, come i bimbi prima che si sviluppi la Costanza della Forma.

IN CONCLUSIONE

          A mio avviso, l’ignoranza epistemologica continua a generare pensieri poco lucidi e poco orientati che continuano a generare errori politici ed istituzionali che continuano a generare pasticci inestricabili.

Si è detto troppo poco sui due peccati originali: forse proprio gli psicologi hanno creato prima i counselor e poi il loro spazio d’azione.

Si è cercato di rimediare al danno fatto per deboli vie giuridico-formali con rintuzzamenti sterili e contingenti senza affrontare le contraddizioni e le responsabilità e senza comprendere le forti logiche e i processi sostanziali che informavano i fenomeni che ci dilagavano attorno.

Ancora adesso non si realizza che solo un’identità professionale forte e distinguibile presidia dalla continua proliferazione di guerre sui confini.

Solo un’identità professionale forte e distinguibile può consentirci di essere aperti anziché sempre tremuli, allarmati e barricati.

Può consentirci di negoziare da posizioni chiare e solide, di sovrintendere davvero ad ogni logica perimetrale, vigilando e contenendo davvero, con riconosciuta autorevolezza, ogni oltrepasso ed ogni abuso.

Dovremmo comprendere i fenomeni e guidare i processi: dovremmo negoziare con la realtà, misurarci con i suoi termini concreti e ineludibili anziché continuare ad illuderci ed illudere.

Tutta questa storia dei counselor prima fatti e poi da disfare è perfettamente paradigmatica: può essere la palestra in cui allenare strategie più funzionali e il più immediato e-laboratorio di pensieri più lucidi e meglio orientati.

Categoria: Politica Professionale

Catello Parmentola

Psicologo, Psicoterapeuta, è stato Dirigente psicologo presso l’ASL Salerno. È stato vicepresidente dell’Ordine Psicologi della Regione Campania e componente della Commissione Deontologia dell’Ordine Nazionale.


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