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Home » Approfondimenti » Politica Professionale » Modifiche al codice deontologico degli psicologi: revisione 2023 » Pagina 3

Modifiche al codice deontologico degli psicologi: revisione 2023

14/07/2023 scritto da Vito Maria Cusumano
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  • Capo III

Capo III

Rapporti con le colleghe e i colleghi

Versione CDPI vigente

Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Versione CDPI revisionata e integrata

Articolo 33 – Principio di colleganza

I rapporti fra le psicologhe e gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. La psicologa e lo psicologo appoggiano e sostengono le colleghe e i colleghi che, nell’ambito della loro attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessi la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.


Versione CDPI vigente

Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Versione CDPI revisionata e integrata

Articolo 34 – Contributo allo sviluppo delle discipline psicologiche

La psicologa e lo psicologo si impegnano a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle loro conoscenze e delle loro tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.


Versione CDPI vigente

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Versione CDPI revisionata e integrata

Articolo 35 – Indicazioni delle fonti

Nel presentare i risultati delle loro ricerche scientifiche e attività professionali, la psicologa e lo psicologo devono indicare gli altrui contributi e le relative fonti.


Versione CDPI vigente

Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Versione CDPI revisionata e integrata

Articolo 36 – Giudizi sull’operato di colleghe e colleghi

La psicologa e lo psicologo non esprimono pubblicamente su colleghe e colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela alle colleghe e ai colleghi. Qualora ravvisino casi di scorretta condotta professionale e metodologica che possano tradursi in danno per le persone o enti destinatari o per il decoro della professione, la psicologa e lo psicologo devono darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.


Versione CDPI vigente

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

Versione CDPI revisionata e integrata

Articolo 37 – Accettazione del mandato

La psicologa e lo psicologo accettano il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle loro competenze. Qualora l’interesse della persona o dell’ente richiedente la prestazione comporti il ricorso ad altre competenze specifiche, la psicologa e lo psicologo propongono l’invio ad altro collega o altro professionista.


Versione CDPI vigente

Articolo 38

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Versione CDPI revisionata e integrata

Articolo 38 – Dignità professionale e decoro

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresentano pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad uniformare la propria condotta ai principi della dignità professionale e del decoro.


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Categoria: Politica ProfessionaleEtichetta: Codice deontologico: referendum e revisioni

Vito Maria Cusumano

Psicologo, Web Designer e Web Marketer.


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