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Capo II
Rapporto con l’utenza e la committenza
Articolo 23 – Compenso professionale
Nella fase iniziale del rapporto professionale, la psicologa e lo psicologo pattuiscono quanto attiene al compenso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla complessità dell’attività professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.
Articolo 24 – Consenso informato sanitario nei confronti di persona adulte capaci
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’acquisizione del consenso informato è un atto di specifica ed esclusiva responsabilità della psicologa e dello psicologo.
Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni al contesto e alle condizioni della persona, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
La psicologa e lo psicologo informano la persona interessata in modo comprensibile, completo, e aggiornato sulla finalità e sulla modalità del trattamento sanitario, sull’eventuale diagnosi e prognosi, sui benefici e sugli eventuali rischi, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.
Articolo 25 – Uso degli strumenti e comunicazione dei risultati
La psicologa e lo psicologo non usano impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispongono. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informano le persone circa la natura dell’intervento professionale, e non utilizzano, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad esse pregiudizio. Nella restituzione e comunicazione dei risultati dei loro interventi diagnostici e valutativi, la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad adattare e regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica delle persone a cui essa è destinata e/o si riferisce.
Articolo 26 – Principio dell’astensione
La psicologa e lo psicologo si astengono dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con la natura e l’efficacia delle loro prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. La psicologa e lo psicologo evitano, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti di altre persone, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne credibilità ed efficacia.
Articolo 27 – Interruzione del rapporto professionale
La psicologa e lo psicologo valutano ed eventualmente propongono l’interruzione del rapporto professionale quando constatano che la paziente o il paziente non trae alcun beneficio dall’intervento psicologico e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento dello stesso.
Ove necessario, forniscono alla paziente o al paziente le informazioni idonee a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28 – Commistioni tra ruolo professionale e vita privata
La psicologa e lo psicologo evitano commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Alla psicologa e allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. La psicologa e lo psicologo non sfruttano la posizione professionale che assumono nei confronti di colleghe e colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29 – Condizioni preliminari all’intervento
La psicologa e lo psicologo possono subordinare il loro intervento ad altri
trattamenti sanitari e alla condizione che la paziente o il paziente si rivolga
a determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di
natura scientifico-professionale.
Articolo 30 – Proporzionalità tra intervento e compenso
Nell’esercizio della loro professione alla psicologa e allo psicologo è vietata
qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
professionali.
Articolo 31 – Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci
I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci sono subordinati al consenso informato di coloro che esercitano sulle medesime la responsabilità genitoriale o la tutela.
La psicologa e lo psicologo tengono conto della volontà della persona minorenne o della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità nel pieno rispetto della sua dignità.
Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato di cui al primo comma, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria.
Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32 – Prestazione richiesta da un committente
Quando la psicologa e lo psicologo acconsentono a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dalla persona destinataria della prestazione stessa, sono tenuti a chiarire con le parti in causa la natura e la finalità dell’intervento.
In tutti i casi in cui la persona destinataria ed il committente non coincidano, la psicologa e lo psicologo tutelano prioritariamente la persona destinataria dell’intervento stesso.
