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Home » Approfondimenti » Professione psicologo » Ma la privacy vale solo per il cittadino?! Un quesito al Garante

Ma la privacy vale solo per il cittadino?! Un quesito al Garante

25/03/2024 scritto da Giovanni Senzi

Articolo scritto in collaborazione con Sara Guerrazzi

Ti sei mai concentrato sul fatto che mentre consegni la fattura al tuo Paziente/Cliente metti nelle sue mani anche il tuo indirizzo di casa? Ti spieghiamo meglio.
Da tempo abbiamo rilevato un conflitto tra la Normativa fiscale e il Diritto alla Privacy a cui noi Psicolog3 titolari di Partita IVA siamo soggetti.
Quando consegniamo la fattura o la ricevuta della nostra prestazione professionale che si tratti di una consulenza psicologica, una relazione peritale di parte, una seduta di psicoterapia o altro ancora, mettiamo nelle mani dell’altra persona, il nostro indirizzo di casa, residenza o domicilio che sia. Questo passaggio ci pare essere in aperta violazione con i principi della normativa sulla privacy.

L’articolo 21 del Dpr 633/72 indica espressamente cosa debba essere specificato in Fattura, ed obbliga il Professionista a indicare, oltre agli altri dati, anche quelli della residenza o del domicilio.

Questo significa che, salvo casi eccezionali, l’intestazione di una Fattura debba riportare sempre l’indirizzo del luogo dove abiti e non l’eventuale diversa sede lavorativa (ufficio o studio). Il che ci sembra decisamente paradossale: o decidiamo di non indicare l’indirizzo della residenza/domicilio per rispettare la nostra privacy, oppure contravveniamo a quanto l’Agenzia delle Entrate vuole, cioè il rispetto del TU IVA.

E’ proprio per questo che alcuni di noi, con l’intento di proteggersi, hanno scelto di riportare comunque in Fattura i dati del luogo ove è esercitata l’attività, e non la residenza, rimanendo in aperto contrasto con quanto prescritto dalla normativa fiscale.

C’è inoltre da aggiungere che con l’avvento della fatturazione elettronica questo passaggio sarà obbligato perché nel momento in cui viene generato il QR Code di una ditta individuale, il campo domicilio fiscale riporta l’indirizzo di residenza del titolare del codice stesso. Quindi l’Imprenditore o il Professionista che avrà correttamente comunicato il proprio domicilio ed anche il diverso luogo di esercizio della propria attività, nei dati generati dal sistema troverà quelli relativi al primo (residenza), e non quelli relativi al secondo (ufficio). La conseguenza sarà nuovamente quella di rendere noto a Clienti, Pazienti e Fornitori il proprio indirizzo di casa.

Insomma, l’obbligo (anche se non sanzionabile) di indicare in Fattura il Domicilio fiscale, e quindi, l’Indirizzo di Residenza e non quello della Sede lavorativa (Studio professionale) ti costringe a rendere noto ai tuoi Pazienti/Clienti dove abiti!

In quanto associazione di categoria, ci siamo interrogati a lungo in merito, perché è nostra personale opinione che questa normativa leda il Nostro Diritto (e quello dei nostri Familiari) alla Privacy.

La particolarità del nostro operato (e di parte della nostra Utenza) ci può esporre anche ad importanti rischi di incolumità che possono coinvolgere anche i nostri Familiari. Abbiamo, quindi, deciso, di porre un Quesito formale al Garante della Privacy.

Colleghe e Colleghi, seguiteci perché vi terremo aggiornati sul tema.

Professione, Solidarietà e Tutela!!

Categoria: Professione psicologo

Giovanni Senzi

Psicologo, Psicoterapeuta e Supervisore Clinico a Firenze. Didatta e Direttore Didattico presso i Corsi di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona di Firenze (IACP).


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