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Home » Approfondimenti » Politica Professionale » Entra in vigore il nuovo codice deontologico, ma il TAR entrerà nel merito

Entra in vigore il nuovo codice deontologico, ma il TAR entrerà nel merito

03/12/2023 scritto da Jessica Ciofi

Siamo arrivati al referendum sulla revisione del Codice Deontologico tra mille polemiche esplose negli ultimi mesi.

Il fronte del No, motivato da ragioni diverse, ha avanzato fino a far immaginare che avrebbe potuto vincere.

Così non è andata, ma alcuni dei suoi sostenitori hanno presentato un ricorso al TAR contro le modifiche al Codice ed il referendum stesso che, stando alla versione dei ricorrenti sarebbe stato organizzato in modo scorretto dal punto di vista procedurale, a partire dalla sola possibilità di voto tramite SPID o CIE che impedirebbe la segretezza del voto, fino al non aver dato comunicazione agli iscritti nè in modo formale (via PEC), nè attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, escludendo potenzialmente una larga fetta di aventi diritto al voto.

Altri temi portanti del ricorso, senza dubbio più complessi da analizzare, riguardano il fatto di aver inserito un cappello introduttivo di principi etici e valoriali non sottoposti a referendum che limiterebbero la libertà degli psicologi e la loro autonomia professionale, in violazione di norme costituzionali, nonchè di aver dato all’intero codice un’impronta eccessivamente medicalizzata che non tiene conto di quanto le conoscenze psicologiche siano impregnate di quanto attiene alle discipline umanistiche oltre a quelle scientifiche…

Il Tar, recepito il ricorso, non sospende il referendum al quale, pur con una bassissima affluenza al voto e pur di misura vince il Sì.

Degno di nota il fatto che si tratti di un referendum senza quorum, abolito negli anni a causa della scarsissima partecipazione al voto..

A questo punto però il CNOP si ritrova nella difficile posizione per cui da una parte il Codice stesso (sia il vecchio che il nuovo) impone l’entrata in vigore della revisione a 30 giorni dalla proclamazione dei risultati referendari e dall’altra, nell’udienza, il TAR potrebbe persino decidere l’annullamento del referendum in sè o addirittura l’inappropriatezza delle modifiche.

In un primo momento l’udienza è fissata entro i trenta giorni dai risultati, dunque nulla quaestio,ma quando viene spostata (e in questa fase i ricorrenti depositano un ulteriore ricorso da cui emerge tra i vari dati, la decisione da parte del CNOP, di utilizzare una piattaforma di voto con una massima capienza di 50.000 utenti, meno della metà degli aventi diritto) cade fuori dai trenta giorni per cui il CNOP deve decidere se dare seguito alla norma deontologica o se invece, in base al principio di autotutela delle pubbliche amministrazioni, rimandare l’entrata in vigore attendendo il dispositivo del TAR.

Sentito il parere del proprio legale, il CNOP decide all’unanimità di rimandare.

Ed è subito polemica

AP, pur avendo votato compattamente al CNOP il provvedimento, ancora una volta, come già era accaduto proprio in occasione del referendum (quando i Presidenti unanimemente hanno votato sì alla revisione, salvo poi spaccarsi e pubblicare numerosi articoli sostenendo le posizioni del no), inizia ad avere dei dubbi, sollevati dagli ordini territoriali che si trovano a dover applicare concretamente l’una o l’altra versione del codice, poi esplicitati a firma della Presidente, su quanto fosse legittimo da parte del CNOP rimandare l’entrata in vigore della nuova versione dello stesso…

Giusto dire che la posizione di AP pare essere stata avvalorata da due pareri legali richiesti rispettivamente dall’Ordine del Lazio e da quello del Veneto (entrambi a guida AP).

Provando a riassumere fino a qui si potrebbe dire che la posizione del CNOP era una posizione prudenziale basata sulla ratio della 56/89 che attribuisce evidentemente a tale istituzione il potere di deliberare in materia, demandando il potere di applicazione agli ordini territoriali. Vero che la stessa norma prevede il passaggio attraverso il referendum per rendere esecutive le eventuali modifiche, passaggio senza il quale non possono entrare in vigore, ma vero anche che la legge non specifica, differentemente da quanto fa in materia elettorale (né lo fa il codice deontologico), eventuali termini per proporre ricorsi né se tali ricorsi sospendano di per sé l’entrata in vigore delle modifiche eventualmente approvate.

Dunque, in una condizione di vacatio legis, si può dedurre dalla norma di rango primario che l’unico organo preposto a decidere il da farsi sia proprio il CNOP che in questo frangente ha deciso di attendere il dibattimento.

Ed eccoci qua. Il giorno arriva in men che non si dica e il Tar decide (qui l’ordinanza): il ricorso è accolto, dunque fondato e viene anche ravvisato il bisogno di una “ravvicinata” trattazione del merito, si andrà alla discussione il 13 marzo e le spese vengono al momento compensate.

A fronte di tale notizia, personalmente penso: caspita, se il ricorso è fondato, bene ha fatto il CNOP a rimandare l’entrata in vigore delle modifiche, perchè ad oggi sussiste la possibilità dell’annullamento del referendum e dei suoi risultati.

Il che concretamente significa che se le commissioni deontologiche giudicassero i procedimenti disciplinari in base alle nuove norme si esporrebbero inevitabilmente a ricorsi, con possibili considerevoli esborsi economici per tutti noi.

Dunque la mia aspettativa è che nella newsletter del CNOP venga riportato l’accoglimento del ricorso e l’ulteriore proroga rispetto all’entrata in vigore del nuovo codice.

E invece… Surprise… Il CNOP dichiara che, visto che il TAR non ha dato la sospensiva (esattamente come non l’aveva data al momento in cui è stato deciso di prorogare i termini), il nuovo codice è in vigore da oggi.

Manovra questa che per la verità stento a comprendere sia dal punto di vista della comunicazione (sembra quasi lasciar trapelare che il ricorso sia stato respinto o vinto, mentre è stato accolto e sarà discusso nel merito), sia dal punto di vista della coerenza, se l’autotutela era il principio guida prima, a maggior ragione dovrebbe esserlo adesso, se invece si decide che l’art. 42 CD è preponderante rispetto all’autotutela a maggior ragione avrebbe dovuto esserlo prima.

Possibile che qualcosa mi sfugga e sarei ben lieta che qualcuno volesse gentilmente spiegare quale sia stata la ragione di tale cambiamento di rotta.

Certo è che, per quanto in mio potere, seguirò la cosa molto da vicino e l’udienza del 13 Marzo è già sulla mia agenda 2024.

Per approfondimenti: 

  • Il nuovo Codice Deontologico entra deliberatamente in vigore senza che il TAR Lazio si sia pronunciato al riguardo. Di quale deontologia stiamo parlando? a firma di “il no che unisce”
  • Una prudente attesa: sulla sospensione prudenziale dell’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico di Catello Parmentola
  • Il ‘pensiero’ revisionale: alcune delle premesse teoriche che hanno orientato la revisione di Catello Parmentola
  • Referendum sul codice deontologico degli psicologi: emozioni, desideri e responsabilità di Jessica Ciofi
  • Codice deontologico è vivo o morto? di Fortunata Pizzoferro
  • Consenso informato alla prima seduta: non vi è nel codice deontologico nessun passaggio che “imèpicchi” alla acquisizione immediata del consenso di Rolando Ciofi 
  • Nuovo codice deontologico degli psicologi aggiornato al referendum 2023 di Vito Maria Cusumano
  • Pensieri sparsi sulla revisione del codice deontologico ed il referendum di Jessica Ciofi
  • Referendum: vince il sì di Rolando Ciofi
  • Modifiche al codice deontologico degli psicologi: revisione 2023 di Vito Maria Cusumano
  • Codice deontologico: l’Ordine e il caos di Federico Zanon
  • Carta dei valori e revisione del codice deontologico: cronaca dell’incontro di Jessica Ciofi
  • La riforma dell’articolo 31 del codice deontologico degli psicologi di Jessica Ciofi 
  • Le mie contraddizioni in tema di referendum sul codice deontologico di Rolando Ciofi
Categoria: Politica ProfessionaleEtichetta: Codice deontologico: referendum e revisioni

Jessica Ciofi

Psicologa, Presidente di Professione & Solidarietà, dirigente del MO.P.I. Mi occupo di politica professionale con vari ruoli sin dal 1994 (ben prima della laurea) e di Ecm dal 2004 come consulente di vari provider.


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